INDULGENZE DEL ROSARIO

Manuale delle indulgenze, 17

Si concede l'indulgenza plenaria al fedele che

1º recita devotamente il Rosario mariano in chiesa od oratorio, oppure in famiglia, in una Comunità religiosa, in una associazione di fedeli e in modo generale quando più fedeli si riuniscono per un fine onesto;

2º si unisce devotamente alla recita di questa preghiera, mentre viene fatta dal Sommo Pontefice, e trasmessa per mezzo della televisione o della radio.

Nelle altre circostanze invece l'indulgenza è parziale.

Il Rosario è una pratica di pietà nella quale alla recita di Ave, Maria, divise in decadi, intercalate dal Padre nostro, si unisce rispettivamente la pia meditazione di misteri della nostra redenzione.

Per l'indulgenza plenaria annessa alla recita del Rosario mariano si stabiliscono queste norme:

a) è sufficiente la recita di cinque decadi; ma devono recitarsi senza interruzione;

b) alla preghiera vocale si deve aggiungere la pia meditazione dei misteri;

c) nella recita pubblica i misteri devono essere enunziati secondo l'approvata consuetudine vigente nel luogo; invece in quella privata è sufficiente che il fedele aggiunga alla preghiera vocale la meditazione dei misteri.

Manuale delle indulgenze, norma 20

§ 1. Per ottenere l'indulgenza plenaria, oltre l'esclusione di qualsiasi affetto al peccato anche veniale, è necessario eseguire l'opera indulgenziata e adempiere le tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

§ 2. Con una sola confessione sacramentale si possono acquistare più indulgenze plenarie; invece, con una sola comunione eucaristica e una sola preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice si può acquistare una sola indulgenza plenaria.

§ 3. Le tre condizioni possono essere adempiute parecchi giorni prima o dopo di aver compiuto l'opera prescritta; tuttavia è conveniente che la comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice siano fatte nello stesso giorno, in cui si compie l'opera.

§ 4. Se manca la piena disposizione o non viene eseguita totalmente l'opera richiesta e non sono poste le tre condizioni, l'indulgenza sarà solamente parziale, salvo quanto è prescritto nelle norme 24 e 25 per gli «impediti».

§ 5. Si adempie pienamente la condizione della preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, recitando secondo le sue intenzioni un Padre nostro ed un'Ave, Maria; è lasciata tuttavia libertà ai singoli fedeli di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno.